La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica della variazione della rendita catastale è valida se effettuata al soggetto che risulta intestatario della partita catastale, anche se non è più l'effettivo proprietario. Nel caso di specie, una società aveva contestato un avviso di accertamento ICI sostenendo l'invalidità della notifica della rendita catastale. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell'art. 74 della Legge 342/2000, l'efficacia degli atti attributivi della rendita decorre dalla notifica all'intestatario risultante in catasto, ponendo l'onere dell'aggiornamento dei dati in capo ai contribuenti.
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