Una contribuente impugnava un avviso di liquidazione per imposta di registro, sostenendo di aver diritto all'esenzione grazie all'ammissione al gratuito patrocinio. Nonostante l'Agenzia delle Entrate avesse annullato l'atto in autotutela, la comunicazione dell'annullamento non era stata correttamente trasmessa alla parte. I giudici di appello, pur riconoscendo la fondatezza delle ragioni della contribuente, avevano disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che in caso di cessazione della materia del contendere deve applicarsi il principio della soccombenza virtuale. Senza l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, l'ente impositore deve essere condannato al pagamento delle spese legali.
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