La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 366/2026, ha stabilito che in una filiera di teleriscaldamento con più gestori, il credito d'imposta previsto dalla L. 448/1998 ha un tetto massimo unico e non può essere cumulato da ciascun operatore. Il caso riguardava una società agricola che, in qualità di gestore di rete e utente finale, si era vista negare il credito poiché già usufruito dal fornitore di energia a monte. La Corte ha confermato che il beneficio, una volta applicato dal primo gestore tramite sconto in fattura, si considera trasferito all'utente finale, esaurendo così l'incentivo fiscale per quella specifica fornitura.
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