La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una società agricola in merito a un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA. Il contenzioso riguardava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, distinte tra oggettivamente inesistenti (mai avvenute) e soggettivamente inesistenti (avvenute con soggetti diversi da quelli indicati). La Suprema Corte ha stabilito che i costi per operazioni oggettivamente inesistenti non sono mai deducibili per difetto di inerenza. Inoltre, ha censurato la sentenza di appello per motivazione apparente, poiché il giudice non aveva spiegato adeguatamente perché il contribuente non potesse conoscere la natura fraudolenta delle transazioni.
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