Utilizzabilità chat criptate: la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Penale Sent. Sez. 1 Num. 13535 Anno 2024, segna un punto fondamentale sulla questione della utilizzabilità chat criptate ottenute dall’estero. Con una decisione che fa eco a un recentissimo intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha stabilito che non è possibile ammettere come prova i messaggi provenienti da piattaforme cifrate senza prima verificare le modalità con cui le autorità straniere li hanno acquisiti. Si tratta di una pronuncia di grande impatto per la procedura penale, che impone un rigoroso controllo garantista.
I fatti del caso e la decisione del Tribunale
Il caso riguardava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto accusato di tentato omicidio, aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa. L’impianto accusatorio si fondava in modo significativo su conversazioni e messaggi scambiati su una nota piattaforma di comunicazione criptata, acquisiti dalle autorità italiane tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI) rivolto alla Francia.
Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare, ritenendo le chat pienamente utilizzabili. Secondo i giudici di merito, i dati, essendo conservati all’estero, potevano essere acquisiti come documenti informatici ai sensi dell’art. 234-bis del codice di procedura penale, senza la necessità di applicare le più stringenti garanzie previste per le intercettazioni.
La questione sull’utilizzabilità chat criptate e il ricorso in Cassazione
La difesa ha impugnato l’ordinanza, sollevando una questione cruciale: l’assenza di documentazione che attestasse come le autorità francesi avessero ottenuto e decriptato le comunicazioni. Secondo il ricorrente, senza questa verifica, il giudice italiano non poteva stabilire se si trattasse di una semplice acquisizione di dati conservati (documenti) o di una vera e propria attività di intercettazione di flussi di comunicazione in tempo reale.
La distinzione è tutt’altro che formale. A seconda della qualificazione, infatti, si applicano discipline e garanzie procedurali profondamente diverse, che incidono direttamente sulla legittimità e, quindi, sulla utilizzabilità chat criptate come prova.
L’intervento risolutore delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso, ha dato atto di un contrasto giurisprudenziale sul tema, recentemente risolto da due pronunce gemelle delle Sezioni Unite (febbraio 2024). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina applicabile dipende dalla modalità di apprensione dei dati da parte dell’autorità estera:
- Captazione in tempo reale: Se l’autorità estera ha intercettato il flusso di comunicazioni mentre avveniva, l’acquisizione in Italia deve seguire le regole previste per le intercettazioni (art. 270 c.p.p.).
- Acquisizione di dati conservati: Se, invece, sono state acquisite trascrizioni di comunicazioni già concluse e archiviate sui server, i dati sono assimilabili a documenti e possono essere acquisiti ai sensi dell’art. 238 c.p.p.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. La motivazione si fonda sull’erronea impostazione del Tribunale del riesame, il quale ha omesso un passaggio logico-giuridico fondamentale. Ha dato per scontato che le chat fossero ‘documenti’ senza accertare come l’autorità francese le avesse ottenute. Questo accertamento, invece, è stato ritenuto dalla Suprema Corte un presupposto indispensabile e non eludibile. Il giudice non può considerare irrilevanti le modalità di acquisizione originaria, perché da esse dipende la qualificazione giuridica del dato probatorio e, di conseguenza, la sua legittima introduzione nel processo. Il Tribunale, conformandosi a un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalle Sezioni Unite, ha erroneamente ritenuto sufficiente l’acquisizione tramite OEI, violando così il principio che impone un controllo sulla corretta procedura di formazione della prova.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce un principio di garanzia fondamentale: l’utilizzabilità chat criptate provenienti da indagini estere non è automatica. Il giudice italiano ha il dovere di compiere un accertamento preliminare sulle modalità di acquisizione della prova da parte dell’autorità straniera. Solo dopo aver chiarito se si è trattato di captazione di flussi in tempo reale o di apprensione di dati archiviati, potrà applicare la corretta disciplina procedurale e decidere sulla legittimità del loro uso. La decisione impone, pertanto, al giudice del rinvio di colmare la lacuna motivazionale, acquisendo le informazioni necessarie sul procedimento probatorio estero per poi valutare, nel rispetto dei nuovi principi, l’ammissibilità dei messaggi ai fini della decisione cautelare.
Le chat criptate ottenute da un’autorità straniera sono sempre utilizzabili come prova in Italia?
No, la loro utilizzabilità dipende dalle modalità concrete con cui l’autorità estera le ha acquisite. La Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite, ha stabilito che è necessario un accertamento specifico caso per caso per determinare la disciplina applicabile.
Qual è la differenza tra acquisire chat come ‘documento’ o come ‘intercettazione’?
Se le chat sono state captate in tempo reale mentre la comunicazione era in corso (flusso telematico), si applicano le rigide garanzie previste per le intercettazioni. Se, invece, sono stati acquisiti dati già salvati e conservati su un server (comunicazione esaurita), sono considerate documenti e si applicano le relative norme procedurali.
Cosa deve fare il giudice italiano prima di ammettere le chat criptate provenienti dall’estero?
Il giudice ha il dovere di accertare il procedimento probatorio seguito dall’autorità straniera per ottenere i dati. Non può limitarsi a prenderne atto, ma deve verificare attivamente se si è trattato di una captazione in tempo reale o dell’acquisizione di dati archiviati, poiché da questa verifica dipende la legittimità dell’uso della prova nel processo.