Chat Criptate: La Cassazione detta nuove regole sulla loro utilizzabilità
Le chat criptate provenienti da piattaforme estere sono al centro di un’importante sentenza della Corte di Cassazione. Con la pronuncia n. 28713 del 2024, i giudici supremi hanno annullato un’ordinanza di custodia cautelare, stabilendo un principio fondamentale: per utilizzare queste conversazioni come prova, è essenziale verificare come sono state originariamente acquisite dall’autorità straniera. Questa decisione, in linea con un recente intervento delle Sezioni Unite, cambia le carte in tavola per molti procedimenti penali basati su prove digitali.
Il Fatto: Misure Cautelari Basate su Dati da Piattaforme Cifrate
Il caso trae origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto indagato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’impianto accusatorio si fondava in modo significativo sul contenuto di conversazioni avvenute su un sistema di comunicazione cifrato. Tali dati erano stati ottenuti dalle autorità giudiziarie francesi e successivamente trasmessi all’autorità giudiziaria italiana tramite un Ordine di Indagine Europeo (OEI).
La difesa dell’indagato ha impugnato il provvedimento cautelare dinanzi al Tribunale del riesame, contestando la legittimità dell’acquisizione e dell’utilizzo di tali messaggi, ritenendo violati i principi fondamentali del diritto interno e dell’Unione Europea.
La Questione Giuridica sull’uso delle Chat Criptate
Il nodo centrale della controversia riguardava il corretto inquadramento giuridico delle chat criptate acquisite all’estero. Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza era divisa. Un orientamento maggioritario le considerava alla stregua di “dati informatici” o “documenti” conservati all’estero, acquisibili con le procedure più snelle previste dall’art. 234-bis del codice di procedura penale. Un altro orientamento, più garantista, sosteneva invece che, qualora l’acquisizione fosse avvenuta tramite la captazione di un flusso di comunicazioni in tempo reale, si dovesse applicare la disciplina, ben più rigorosa, delle intercettazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.).
Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura cautelare, aveva aderito al primo orientamento, ritenendo irrilevante accertare le concrete modalità con cui le autorità francesi avevano ottenuto i dati.
Le motivazioni della Cassazione: la svolta delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, ribaltando la decisione del Tribunale. La motivazione della sentenza si fonda interamente sulla rivoluzionaria pronuncia delle Sezioni Unite del 29 febbraio 2024, intervenuta proprio per dirimere il contrasto giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’approccio corretto non può prescindere da una verifica preliminare fondamentale: come ha operato l’autorità straniera? Da questa risposta dipende il regime di utilizzabilità della prova in Italia:
- Captazione di un flusso di comunicazioni in tempo reale: Se l’autorità estera ha intercettato le conversazioni mentre avvenivano, si tratta a tutti gli effetti di un’attività di intercettazione. Di conseguenza, i risultati possono essere utilizzati in Italia solo nel rispetto dei limiti e delle garanzie previsti dall’art. 270 c.p.p. (utilizzazione di risultati di intercettazioni in procedimenti diversi).
- Acquisizione di dati già conservati: Se, invece, l’autorità estera ha acquisito trascrizioni di conversazioni già avvenute e salvate nella memoria dei dispositivi o sui server, tali dati sono qualificabili come documenti, acquisibili ai sensi dell’art. 238 c.p.p. (acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale).
L’errore del Tribunale del riesame, secondo la Cassazione, è stato proprio quello di aver ritenuto “ininfluente” tale accertamento. Al contrario, questa verifica è un passaggio obbligato e pregiudiziale per stabilire le regole di acquisizione e, di conseguenza, i limiti di utilizzabilità della prova ai fini della decisione cautelare.
Le conclusioni: Annullamento con Rinvio
In applicazione di questi principi, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà ora colmare la lacuna motivazionale, compiendo l’accertamento omesso. Sarà necessario verificare le concrete modalità con cui le autorità francesi hanno acquisito le chat criptate per poi applicare la disciplina procedurale corretta e valutare nuovamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questa sentenza rafforza le garanzie difensive nell’era delle prove digitali transnazionali, imponendo un vaglio giurisdizionale più rigoroso sulla provenienza e sulla natura dell’elemento probatorio.
È possibile utilizzare in un processo penale italiano le chat di un sistema criptato acquisite da un’autorità straniera?
Sì, ma la loro utilizzabilità dipende da come sono state acquisite in origine. La Corte di Cassazione, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite, ha stabilito che il giudice italiano deve prima verificare le modalità di captazione da parte dell’autorità estera.
Qual è la differenza tra acquisizione di un flusso di comunicazioni e di dati conservati?
Se l’autorità estera ha intercettato le comunicazioni in tempo reale (flusso), i risultati sono soggetti alle regole più stringenti previste per le intercettazioni (art. 270 cod. proc. pen.). Se invece ha acquisito dati già salvati su un server, questi sono considerati documenti e si applicano le norme relative (art. 238 cod. proc. pen.).
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare e ha rinviato il caso al Tribunale del riesame. Quest’ultimo dovrà effettuare un nuovo giudizio, accertando le modalità di acquisizione delle chat da parte dell’autorità francese per poi decidere sulla loro utilizzabilità secondo i principi corretti.