Specificità del Ricorso: La Cassazione Dichiara un Appello Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 41765/2024, offre un’importante lezione sulla specificità del ricorso, un requisito fondamentale nel processo penale. La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato condannato per possesso di strumenti atti allo scasso, sottolineando come la genericità e la mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la sentenza impugnata portino inevitabilmente a una pronuncia di questo tipo. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, condannato per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), aveva basato la sua difesa su tre motivi principali:
- L’inidoneità degli oggetti sequestrati a forzare serrature.
- La presunta necessità, ai fini della configurazione del reato, del possesso di una pluralità di oggetti, che nel caso di specie mancava.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante un documentato percorso riabilitativo.
Tuttavia, nessuno di questi motivi ha superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’Analisi della Corte sulla Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando un vizio comune a tutti i motivi: la mancanza di specificità e di correlazione con la decisione impugnata. Secondo i giudici, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive, ma deve confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. In caso contrario, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
La Genericità dei Motivi di Appello
Il primo motivo è stato giudicato manchevole perché non indicava una reale correlazione tra le argomentazioni della difesa e quelle della Corte d’Appello, che aveva già affrontato e risolto la questione dell’idoneità degli strumenti. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la specificità del ricorso non è solo assenza di indeterminatezza, ma è anche e soprattutto un confronto diretto e puntuale con il provvedimento censurato.
Il secondo motivo è stato definito ‘manifestamente infondato’, poiché la Corte ha chiarito che l’art. 707 c.p. non richiede affatto il possesso di più oggetti per integrare il reato. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto perché mirava a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, viene riaffermato che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice delle fasi precedenti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La richiesta di riconsiderare il percorso riabilitativo dell’imputato ai fini delle attenuanti generiche è stata quindi ritenuta inammissibile perché esulava dai poteri della Corte. Inoltre, la decisione sottolinea che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua scelta sulla base degli elementi ritenuti decisivi. Infine, la Corte ha fornito una chiara interpretazione dell’art. 707 c.p., escludendo che la norma richieda una pluralità di strumenti per la sua applicazione, risolvendo così un dubbio interpretativo sollevato dalla difesa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. È necessario che i motivi di appello siano formulati in modo chiaro, pertinente e critico rispetto alla sentenza impugnata. Limitarsi a enunciazioni generiche o a riproporre vecchie argomentazioni senza confrontarsi con la logica del giudice precedente equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per mancanza di specificità. I motivi presentati erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, violando il principio di correlazione richiesto dalla legge.
Il reato di possesso di strumenti da scasso (art. 707 c.p.) richiede di avere più di un oggetto?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 707 del codice penale, non è necessaria la detenzione di una pluralità di oggetti. Il possesso anche di un solo strumento idoneo è sufficiente.
La Corte di Cassazione può rivalutare la decisione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito della valutazione delle prove, come la documentazione su un percorso riabilitativo. Il suo compito è verificare la legittimità e la coerenza logica della motivazione del giudice precedente, non sostituire la propria valutazione a quella di merito.