Rito Abbreviato: Inammissibile il Ricorso Basato su Vizi Procedurali Infondati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47325 del 2023, ha ribadito importanti principi sulla corretta instaurazione del rito abbreviato e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La pronuncia offre spunti essenziali per comprendere quando le eccezioni procedurali sollevate dalla difesa possono essere considerate manifestamente infondate, portando a una declaratoria di inammissibilità che preclude l’esame nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per i reati di furto aggravato e tentata estorsione aggravata. In quella sede, l’imputato era stato condannato, con la riduzione prevista per il rito abbreviato, a una pena di 3 anni di reclusione e 1.800 euro di multa.
Successivamente, la Corte d’Appello, riformando parzialmente la prima sentenza, aveva assolto l’imputato dal reato di furto, rideterminando la pena per la sola tentata estorsione in 2 anni e 8 mesi di reclusione e 1.333 euro di multa. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il Rito Abbreviato
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello lamentando due specifiche violazioni:
La Presunta Violazione delle Norme sul Rito Abbreviato
Il primo motivo di ricorso verteva su una presunta nullità procedurale. La difesa sosteneva che il processo si fosse svolto con rito abbreviato senza una formale ordinanza di ammissione da parte del giudice, violando così gli articoli 438 e 458 del codice di procedura penale. Inoltre, si evidenziava che, pur essendo stata presentata una richiesta di patteggiamento e, in subordine, una di rito abbreviato condizionato, non risultava agli atti un provvedimento di rigetto di quest’ultima.
L’Erroneo Calcolo della Pena
Con il secondo motivo, si contestava il calcolo della pena pecuniaria. Secondo la difesa, la Corte d’Appello, pur partendo da una pena base di 4 anni e 2.000 euro di multa e applicando correttamente la riduzione di un terzo per il rito sulla pena detentiva, avrebbe errato nel calcolare la corrispondente riduzione per la multa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha proceduto a una verifica diretta degli atti processuali, come consentito dalla natura procedurale della censura. Da tale verifica è emerso che la difesa aveva effettivamente richiesto il patteggiamento e, in via subordinata, il rito abbreviato non condizionato. Il Pubblico Ministero aveva espresso il proprio dissenso sulla proposta di patteggiamento, e di conseguenza il GIP aveva fissato direttamente l’udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato. La Corte ha quindi stabilito che il rito era stato ‘ritualmente ammesso’ e che la successiva partecipazione della difesa all’udienza, senza sollevare eccezioni tempestive, aveva sanato qualsiasi potenziale vizio. La censura è stata quindi definita infondata ‘in fatto’.
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno verificato che il calcolo della Corte d’Appello era matematicamente corretto. Partendo da una pena base di 2.000 euro di multa, la riduzione di un terzo prevista dall’articolo 442, comma 2, c.p.p. porta esattamente a una pena finale di 1.333 euro. Non vi era quindi alcun errore di calcolo.
Conclusioni
La sentenza in commento rafforza il principio secondo cui i vizi procedurali devono essere eccepiti tempestivamente nelle sedi opportune e non possono essere utilizzati strumentalmente in Cassazione, soprattutto quando gli atti del processo dimostrano la correttezza dell’operato dei giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, serve da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente privi di fondamento, che congestionano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
È necessaria un’ordinanza formale per ammettere al rito abbreviato quando la richiesta è subordinata al rigetto del patteggiamento?
La sentenza chiarisce che il procedimento è stato ritualmente ammesso. Dopo il dissenso del Pubblico Ministero sul patteggiamento, il GIP ha disposto direttamente la fissazione dell’udienza per il rito abbreviato. Questo atto, unito alla partecipazione attiva della difesa, è stato ritenuto sufficiente a instaurare validamente il rito.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato manifestamente infondato?
Un motivo è manifestamente infondato quando la sua inconsistenza emerge con immediatezza. In questo caso, i motivi erano infondati ‘in fatto’, poiché la verifica degli atti processuali ha smentito le affermazioni della difesa, e ‘in diritto’, poiché il calcolo della pena effettuato dalla Corte d’Appello era matematicamente corretto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.