Ricorso inammissibile: quando ripetere i motivi d’appello non paga
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore di diritto nel merito, ma da un vizio metodologico nella sua presentazione. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di un soggetto condannato per ricettazione, sottolineando un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di ricettazione, ex art. 648 c.p., confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’eccessiva severità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la valutazione sul ricorso inammissibile
Il ricorrente ha cercato di scardinare la sentenza di condanna su due fronti:
- Sulla responsabilità per ricettazione: Ha denunciato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Sulle attenuanti generiche e la pena: Ha contestato la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche, ritenendo inoltre che la pena applicata fosse sproporzionata.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di un esame approfondito, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, concludendo per l’inammissibilità di entrambi, seppur per ragioni differenti.
Analisi del Primo Motivo: La mera ripetizione dell’appello
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese, sperando in un esito diverso. Il ricorso deve evidenziare gli errori logici o giuridici commessi dal giudice del gravame, non limitarsi a riaffermare la propria tesi. In questo caso, i motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di assolvere alla funzione critica che è propria di questo mezzo di impugnazione.
Analisi del Secondo Motivo: La discrezionalità del giudice di merito
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi presi in considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione facendo riferimento ai ‘numerosi precedenti penali’ dell’imputato, un elemento valido ai sensi dell’art. 133 c.p. per valutare la personalità del reo. Anche la determinazione della pena è stata ritenuta corretta, in quanto basata sulla gravità del fatto e sulla personalità del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma l’importanza della specificità e della novità dei motivi di ricorso. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non si confronta criticamente con la decisione di secondo grado, ma si limita a ripeterne i contenuti. Questa ordinanza serve da monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende suggella la definitività della decisione e sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere in modo pedissequo gli stessi argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, risultando così un motivo solo apparente e non specifico.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e basata sugli elementi previsti dalla legge (come i precedenti penali), poiché la concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.