Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45494/2023, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica e puntuale. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile presentato da una società contro un sequestro preventivo, dimostrando come le censure generiche siano destinate a fallire. Questo provvedimento offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari reali.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto alcune imbarcazioni (natanti) acquistate da una società di trasporti turistici. Secondo l’accusa, l’acquisto di tali mezzi non era una normale operazione commerciale, bensì un’azione ‘distrattiva’ finalizzata a sottrarre beni al patrimonio di un’altra società, la cedente, a danno dei suoi creditori. Quest’ultima, infatti, era stata dichiarata fallita circa tre anni dopo la vendita.
Il Tribunale del Riesame di Roma confermava il sequestro, ritenendo sussistenti gli indizi del reato. Contro questa decisione, la società acquirente ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su quattro motivi principali: un vizio procedurale, la mancanza del fumus commissi delicti, l’assenza del periculum in mora e la sproporzione della misura.
I motivi di un ricorso inammissibile
La difesa della società ricorrente ha articolato la propria impugnazione su più fronti. In primo luogo, ha lamentato un vizio procedurale. In secondo luogo, ha contestato la sussistenza del fumus commissi delicti (la parvenza del reato), sostenendo che la vendita delle imbarcazioni fosse un’operazione commerciale regolare, avvenuta a un prezzo congruo e ben tre anni prima della dichiarazione di fallimento della società venditrice. Infine, ha eccepito l’assenza di motivazione sul periculum in mora (il pericolo che la libera disponibilità dei beni potesse aggravare le conseguenze del reato) e sulla proporzionalità del sequestro. Nonostante le argomentazioni, la Corte ha giudicato l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha smontato uno per uno i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per genericità o per carenza di interesse.
Il primo motivo, di natura procedurale, è stato respinto per mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile.
Il secondo e il terzo motivo, relativi al fumus e al periculum, sono stati giudicati inammissibili per ‘assoluta genericità’. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge. Tale violazione include anche una motivazione talmente carente, illogica o contraddittoria da essere inesistente. Nel caso di specie, la società ricorrente si era limitata a criticare in modo scarno e parziale l’ordinanza del Tribunale, omettendo di confrontarsi con l’intero apparato argomentativo del giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, aveva basato la sua decisione su un’analisi complessa, evidenziando una serie di ‘indici di anomalia’ che suggerivano un ‘fine spoliativo’, come il collegamento tra le due società coinvolte.
Anche il quarto motivo, sulla proporzionalità della misura, è stato rigettato con la stessa motivazione: proposizioni di carattere generale, prive di qualunque correlazione con le argomentazioni specifiche dell’ordinanza impugnata.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario, specialmente in sede di legittimità. Non è sufficiente sollevare dubbi generici o contestare astrattamente la decisione. È indispensabile che il ricorso si confronti in modo puntuale e specifico con la motivazione del provvedimento che si contesta, smontandone l’iter logico-giuridico. In caso contrario, come dimostra questa sentenza, il risultato sarà una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione eccessivamente generici, astratti e non correlati specificamente con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa al provvedimento del giudice è vaga e non si confronta punto per punto con l’iter logico-giuridico seguito per arrivare a quella decisione. Nel caso specifico, la ricorrente ha omesso di analizzare l’ampio apparato argomentativo del Tribunale che evidenziava molteplici indici di anomalia dell’operazione commerciale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000,00 euro.