Lettura atti irreperibile: quando la querela del teste all’estero è valida?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17036/2024, affronta una questione cruciale nel processo penale: l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento da un testimone divenuto irreperibile. Il caso offre spunti importanti sulla lettura atti irreperibile ai sensi dell’art. 512 del codice di procedura penale, specialmente quando il teste si trasferisce all’estero senza lasciare recapiti precisi.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, commesso ai danni di un esercizio commerciale. La condanna si basava, tra l’altro, sul verbale di denuncia-querela presentato dalla persona offesa, titolare del negozio. Durante il processo, emergeva una difficoltà fondamentale: il querelante si era trasferito in Polonia, e le uniche informazioni disponibili provenivano dalla sorella, la quale non era in grado di fornire dettagli specifici sulla città o l’indirizzo del fratello. Di conseguenza, diventava impossibile citarlo per la testimonianza in aula.
Il Ricorso in Cassazione: il problema della lettura atti irreperibile
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 512 c.p.p. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel considerare il querelante come ‘oggettivamente irreperibile’ e nell’utilizzare il suo verbale di querela come prova. La tesi difensiva sosteneva che, prima di dichiarare l’impossibilità di esaminare il teste, il giudice avrebbe dovuto attivare tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusa una rogatoria internazionale, per tentare di localizzare la persona offesa in Polonia. Senza questi tentativi, l’acquisizione della querela al fascicolo del dibattimento sarebbe stata illegittima.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, fornendo chiarimenti essenziali sul principio della lettura atti irreperibile.
La Corte ha specificato che il giudice di merito ha correttamente ritenuto che ulteriori accertamenti per rintracciare il teste sarebbero stati inutili. La testimonianza della sorella, che confermava il trasferimento in Polonia senza però fornire dettagli utili al rintraccio, è stata considerata una base sufficiente per concludere per l’irreperibilità. Non è richiesto al giudice di intraprendere ricerche esplorative e dall’esito incerto, come una rogatoria internazionale ‘al buio’, quando non vi sono elementi concreti su cui basarla.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento contrario o indizio concreto che potesse suggerire un possibile collegamento con il nuovo Paese di residenza del testimone. Il ricorso è stato giudicato aspecifico, poiché non si è confrontato criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Infine, è stato richiamato il principio della ‘prognosi postuma’, secondo cui l’imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la testimonianza deve essere valutata con ragionevolezza, senza pretendere l’adozione di misure sproporzionate o palesemente infruttuose.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio di pragmatismo processuale. L’impossibilità di ripetere un atto, come una testimonianza, che giustifica la lettura atti irreperibile, deve essere ‘oggettiva’, ma non richiede al giudice di compiere ogni sforzo immaginabile, soprattutto se gli sforzi appaiono con elevata probabilità destinati al fallimento. La decisione di procedere con strumenti complessi come una rogatoria internazionale deve essere supportata da un minimo di informazioni concrete. In assenza di tali elementi, e di fronte a un trasferimento all’estero non documentato, il giudice può ragionevolmente concludere per l’irreperibilità del teste e ammettere le dichiarazioni precedentemente rese, garantendo così l’economia processuale e la capacità del sistema di giungere a una decisione.
Quando possono essere utilizzate in un processo le dichiarazioni di un testimone che è diventato irreperibile?
Le dichiarazioni rese da un testimone prima del dibattimento (ad esempio, in una denuncia-querela) possono essere lette e utilizzate come prova in giudizio se la sua testimonianza è diventata impossibile per un evento imprevedibile, come un trasferimento all’estero che lo rende di fatto non rintracciabile.
Il giudice è sempre obbligato a emettere una rogatoria internazionale per cercare un testimone che si è trasferito all’estero?
No. Secondo la sentenza, il giudice non è obbligato a disporre una rogatoria internazionale se non esistono elementi concreti e specifici sulla nuova residenza del testimone (come una città o un indirizzo). Se le ricerche appaiono ragionevolmente inutili e puramente esplorative, il giudice può dichiarare l’irreperibilità senza questo passaggio.
Cosa deve fare la difesa per contestare efficacemente l’irreperibilità di un testimone?
La difesa non può limitarsi a una contestazione generica. Per contrastare efficacemente la decisione del giudice di considerare un teste irreperibile, deve fornire elementi concreti o controdeduzioni idonee a dimostrare che il rintraccio sarebbe possibile, ad esempio indicando un qualche collegamento specifico tra l’imputato e il nuovo Paese di residenza del testimone.