Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Può Essere Discusso
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre la Corte entra nel merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue severe conseguenze, specialmente quando si tratta di reati di competenza del giudice di pace. Comprendere i limiti dell’impugnazione è fondamentale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia continuata, previsto dall’articolo 612 del codice penale. La sentenza, originariamente emessa da un giudice di pace, è stata confermata in appello dal Tribunale. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione della Sentenza
L’appellante ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi volti a criticare il ragionamento del giudice di secondo grado:
- Primo motivo: Si lamentava un presunto vizio di motivazione e la violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice aveva interpretato e valutato gli elementi probatori.
- Secondo motivo: Si denunciava la violazione degli articoli 133 e 62-bis del codice penale, unitamente a contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena. In particolare, si contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la decisione del giudice fosse poco argomentata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale cruciale: per le sentenze pronunciate in appello relative a reati di competenza del giudice di pace, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativamente limitati. La legge, infatti, permette di ricorrere solo per violazioni di legge e non per vizi di motivazione. Questa limitazione serve a garantire la celerità dei procedimenti per reati di minore gravità.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che entrambi i motivi presentati dall’imputato, pur essendo formalmente mascherati da violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice d’appello. La critica alla valutazione delle prove (primo motivo) e alla decisione sulla sanzione e sulle attenuanti (secondo motivo) rientra pienamente nel cosiddetto ‘vizio di motivazione’.
Secondo l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’articolo 39-bis del d.lgs. 274/2000, questo tipo di censura è esplicitamente escluso per i ricorsi contro le sentenze d’appello emesse per reati di competenza del giudice di pace. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
- La condanna al pagamento delle spese processuali.
- La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ravvisano profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, data la sua evidente infondatezza e il mancato rispetto delle norme procedurali.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: prima di impugnare una sentenza, è essenziale verificare con scrupolo i motivi ammessi dalla legge per quel specifico tipo di procedimento. Un ricorso basato su motivi non consentiti è destinato a essere dichiarato inammissibile, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio di spese. Per i reati di competenza del giudice di pace, il focus del ricorso in Cassazione deve essere unicamente sugli errori di diritto, lasciando insindacabile la valutazione dei fatti e la coerenza della motivazione del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato sul ‘vizio di motivazione’, un motivo non consentito dalla legge per le impugnazioni contro sentenze d’appello relative a reati di competenza del giudice di pace.
Quali sono i motivi di ricorso consentiti in questi casi specifici?
Per le sentenze di appello su reati del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, del codice di procedura penale, che riguardano essenzialmente violazioni di legge e non la valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.