Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Generica
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e fondatezza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre uno spunto cruciale su cosa accade quando un’impugnazione è vaga e non argomentata: viene dichiarata ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questo caso per capire i principi applicati e le lezioni da trarre.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, seppur in forma lieve (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 20 marzo 2023, aveva confermato la condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello relativo alla determinazione della pena. In sostanza, il ricorrente si lamentava di come i giudici avessero calcolato la sanzione da infliggergli, senza però specificare in modo dettagliato le ragioni della sua doglianza.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “generico e manifestamente infondato”. Di conseguenza, non solo ha respinto le richieste dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il provvedimento della Corte d’Appello, seppur sintetico, aveva adeguatamente esaminato la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado avevano infatti effettuato un “congruo vaglio critico”, valorizzando elementi come la personalità del ricorrente e l’assenza di elementi concreti che potessero giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Di fronte a una motivazione d’appello considerata immune da censure, la genericità del ricorso è apparsa evidente. Il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche capaci di mettere in discussione il ragionamento dei giudici di merito. La Cassazione ha quindi ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata che si ritengono errati e le ragioni giuridiche a sostegno.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Generico
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi ben argomentati e specifici. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per chi lo propone. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di reale fondamento. Per gli operatori del diritto, è un richiamo alla necessità di un’analisi rigorosa prima di adire la Suprema Corte; per i cittadini, è la conferma che la giustizia richiede argomenti solidi e non semplici lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a lamentare un vizio di motivazione sulla determinazione della pena senza fornire argomenti specifici.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha valutato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha valorizzato la personalità del ricorrente e ha rilevato l’assenza di elementi concreti a cui ancorare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, confermando la decisione del giudice di primo grado.