Ricorso in Cassazione: perché la genericità porta all’inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non è una semplice ripetizione dei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: la specificità dei motivi. Il caso in esame riguarda proprio un ricorso inammissibile per genericità, una decisione che conferma la necessità di un approccio tecnico e puntuale per poter accedere a questo ultimo grado di giudizio. La vicenda si conclude non solo con la conferma della condanna, ma anche con un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente.
La vicenda all’origine della decisione
I fatti iniziano quando una persona, già condannata nei primi due gradi di giudizio, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, contestava il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero quegli elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’imputato sperava che la Suprema Corte riesaminasse la sua posizione e annullasse la decisione precedente. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle sue richieste.
L’importanza della specificità nel ricorso
Il ricorso in Cassazione non è un terzo processo dove si rivalutano i fatti. È un giudizio di legittimità, dove la Corte verifica se i giudici precedenti hanno applicato correttamente la legge e se la motivazione della sentenza è logica e priva di vizi. Per questo motivo, la legge impone che i motivi del ricorso siano specifici.
Un motivo è specifico quando individua con precisione l’errore commesso dal giudice precedente e spiega perché tale errore ha viziato la decisione. Al contrario, un motivo è generico quando si limita a esprimere un dissenso generico, a ripetere le stesse argomentazioni già respinte o a presentare critiche vaghe che non si confrontano direttamente con la logica della sentenza impugnata.
Il principio del ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione ha applicato con rigore il principio del ricorso inammissibile per genericità. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato erano del tutto generici. Invece di attaccare puntualmente le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Questo approccio rende l’impugnazione inefficace, perché non permette alla Corte di svolgere il suo ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni: la decisione della Cassazione
Nella loro ordinanza, i giudici supremi hanno spiegato chiaramente perché il ricorso non poteva essere accolto. I motivi erano ‘reiterativi di argomentazioni compiutamente valutate’ e ‘non si confrontano obiettivamente con la trama argomentativa della sentenza impugnata’. In parole semplici, l’avvocato del ricorrente non ha fatto altro che un ‘copia e incolla’ delle difese precedenti, senza spiegare perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel respingerle. Questo comportamento processuale ha portato a una sola conclusione possibile: dichiarare il ricorso inammissibile per genericità.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche della sentenza
La decisione della Cassazione ha avuto conseguenze molto concrete. In primo luogo, il ricorso è stato respinto senza che i giudici esaminassero le questioni di merito. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, a causa della manifesta infondatezza del ricorso, è stato anche condannato a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sentenza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto giuridico serio e ben argomentato, non un tentativo generico di rimettere in discussione una decisione sfavorevole.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che i motivi dell’appello sono vaghi, non criticano specificamente le ragioni della sentenza precedente o si limitano a ripetere argomenti già respinti, senza aggiungere nuovi elementi validi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorso viene respinto senza esame nel merito. La condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Posso appellarmi in Cassazione solo perché non sono d’accordo con la sentenza?
No. L’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. È possibile ricorrere solo per specifici vizi di legge previsti dal codice, e i motivi devono essere precisi e puntuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13555 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13555 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al manc riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto GLYPH generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con cui obiettivamente non si confrontano, e reiterativi di argomentazioni compiutamente valutate;
rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in,Ronna, il 21 ottobre 2022.