Provvedimento abnorme: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro l’archiviazione
L’ordinanza di archiviazione di un procedimento penale, anche quando contestata, non è di norma appellabile davanti alla Corte di Cassazione. Questa regola fondamentale della procedura penale è stata ribadita con forza in una recente ordinanza, che ha respinto il ricorso di una persona offesa. La decisione si concentra sul concetto di provvedimento abnorme, un’eccezione che permette di impugnare atti altrimenti non appellabili. La Corte ha spiegato in dettaglio perché un’ordinanza di archiviazione non rientra in questa categoria, consolidando un principio chiave per la certezza del diritto.
I Fatti del Caso: L’opposizione all’archiviazione
Il caso nasce dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di archiviare un procedimento per reati contro il patrimonio e di false comunicazioni sociali. La persona offesa dal reato si era opposta a questa decisione, ma il G.I.P. aveva rigettato la sua opposizione e confermato l’archiviazione. Non soddisfatta, la persona offesa ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l’ordinanza del G.I.P. fosse viziata da un'”abnormità funzionale e strutturale”. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe considerato elementi decisivi emersi durante le indagini, pregiudicando così il diritto di difesa e bloccando illegittimamente il corso della giustizia.
L’analisi della Corte sul provvedimento abnorme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura accelerata nota come “rito de plano”. Il cuore della decisione risiede nella definizione e applicazione del concetto di provvedimento abnorme. La giurisprudenza ha creato questa figura per correggere situazioni estreme in cui un atto del giudice, pur non essendo formalmente impugnabile, presenta anomalie talmente gravi da dover essere rimosso dall’ordinamento giuridico.
Abnormità Strutturale e Funzionale
La Corte ha distinto due tipi di abnormità:
- Abnormità strutturale: Si verifica quando un atto è talmente singolare e anomalo da non rientrare in alcuno schema legale previsto dal codice di procedura penale. È un atto “fuori sistema”.
- Abnormità funzionale: Riguarda un atto che, pur essendo formalmente previsto dalla legge, provoca una stasi processuale insuperabile e un’indebita regressione del procedimento, bloccando di fatto la sua prosecuzione.
Nel caso in esame, la Corte ha escluso entrambe le ipotesi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l’ordinanza di archiviazione è un provvedimento espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale. Pertanto, non può essere considerata strutturalmente abnorme. Non è un atto “inventato” dal giudice, ma una delle possibili conclusioni della fase delle indagini preliminari.
Inoltre, l’ordinanza non è neanche funzionalmente abnorme. Essa, infatti, non determina una stasi “irrevocabile” del procedimento. La legge (art. 414 c.p.p.) prevede espressamente la possibilità di richiedere la riapertura delle indagini qualora emergano nuove esigenze investigative. Questa possibilità esclude che l’archiviazione crei un blocco definitivo e insuperabile. La Corte ha anche ricordato che, a seguito delle recenti riforme, la legge prevede un rimedio specifico contro le ordinanze di archiviazione emesse senza rispettare le regole procedurali (reclamo al tribunale monocratico), ma non il ricorso per cassazione per motivi di merito.
Le Conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che impugnare un’ordinanza di archiviazione sostenendone l’abnormità, quando questa non sussiste, equivale a proporre ricorso contro un provvedimento non impugnabile. Tale vizio, previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale, comporta una dichiarazione di inammissibilità d’ufficio. Questa ordinanza rafforza il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo cui un atto può essere contestato solo nei casi e con le forme espressamente previste dalla legge. Il concetto di provvedimento abnorme rimane una valvola di sicurezza per casi eccezionali e non può essere utilizzato per aggirare le regole ordinarie sull’appellabilità degli atti giudiziari.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione?
No, di regola l’ordinanza di archiviazione, emessa dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa, non è un provvedimento ricorribile per cassazione. La legge prevede altri rimedi, come il reclamo, ma solo per specifici vizi di nullità.
Cosa si intende per provvedimento abnorme?
Un provvedimento abnorme è un atto del giudice che si colloca completamente al di fuori del sistema processuale (abnormità strutturale) o che, pur essendo previsto, causa un blocco insuperabile e definitivo del procedimento (abnormità funzionale).
Perché l’ordinanza di archiviazione in questo caso non è stata considerata un provvedimento abnorme?
Non è stata considerata abnorme perché è un atto espressamente previsto e disciplinato dalla legge (quindi non è strutturalmente anomala) e non provoca una stasi processuale irreversibile, dato che il codice prevede la possibilità di riaprire le indagini (quindi non è funzionalmente anomala).