Ordinanza di Archiviazione: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12015 del 2025, torna a chiarire un punto cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione della ordinanza di archiviazione. Questo provvedimento, che segna la fine di un’indagine senza un rinvio a giudizio, non può essere contestato per vizi di motivazione, neanche se questi appaiono macroscopici. La Corte ha ribadito che l’unico appiglio per un ricorso è la violazione delle regole sul contraddittorio, escludendo la possibilità di invocare la cosiddetta ‘abnormità’ dell’atto per contestarne il merito.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da due soggetti, persone offese, contro il liquidatore e alcuni soci di una società in nome collettivo per il reato di infedeltà patrimoniale. Secondo i denuncianti, gli indagati avrebbero agito in collusione per danneggiare la società. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), dopo l’opposizione dei denuncianti alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, ha disposto la chiusura del procedimento, ritenendo i querelanti privi di legittimazione e la querela tardiva. Nel merito, il GIP ha escluso la sussistenza di condotte illecite, affermando che il liquidatore aveva agito nell’interesse preminente della società.
I motivi del ricorso: l’ipotesi di abnormità
Contro questa decisione, le persone offese hanno proposto ricorso per cassazione, non potendo impugnare l’ordinanza per le vie ordinarie. La loro tesi si fondava su un concetto elaborato dalla giurisprudenza: l’abnormità del provvedimento. Secondo i ricorrenti, l’ordinanza del GIP era talmente viziata da un punto di vista logico e motivazionale da risultare arbitraria. In particolare, lamentavano che il giudice non avesse considerato la loro qualità di soci e avesse errato nel valutare la tempestività della querela, basandosi su una conoscenza solo formale del fatto-reato. Tale approccio, a loro dire, configurava un eccesso di potere e rendeva l’atto ‘abnorme’, quindi sindacabile in Cassazione.
I limiti all’impugnazione dell’ordinanza di archiviazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, riaffermando un principio consolidato. L’art. 409, comma 6, del codice di procedura penale stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo per i casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5. Tali nullità riguardano esclusivamente il mancato rispetto delle regole sul contraddittorio formale (ad esempio, la mancata notifica dell’avviso di udienza).
Qualsiasi altra censura, inclusa quella relativa alla motivazione (mancante, apparente, illogica o contraddittoria), è esclusa. Il giudice è libero di formare il proprio convincimento e motivarlo, senza che la sua valutazione di merito possa essere messa in discussione in sede di legittimità attraverso l’impugnazione dell’ordinanza. La Corte ha sottolineato che neanche la recente introduzione dell’art. 410-bis c.p.p. ha modificato questo assetto, limitandosi a cambiare il giudice competente per l’impugnazione (il Tribunale monocratico) ma non i motivi del ricorso.
La categoria dell’abnormità: non applicabile al caso di specie
La Corte ha poi smontato la tesi dei ricorrenti sull’abnormità. Un atto giudiziario è abnorme solo in due situazioni:
- Abnormità strutturale: quando l’atto, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori dell’ordinamento processuale.
- Abnormità funzionale: quando l’atto, pur previsto dalla legge, provoca una stasi insuperabile del procedimento o una sua anomala regressione a una fase precedente.
Nel caso in esame, nessuna di queste condizioni era presente. L’ordinanza di archiviazione è un provvedimento espressamente previsto dal codice e non ha ecceduto i poteri del GIP. Funzionalmente, non ha creato alcuna stasi, poiché la chiusura del procedimento è la sua conseguenza naturale. Inoltre, la Corte ricorda che l’archiviazione ha ‘stabilità limitata’, potendo le indagini essere riaperte ai sensi dell’art. 414 c.p.p. qualora emergano nuove esigenze investigative.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. I ricorsi avverso un’ordinanza di archiviazione sono consentiti solo nei ristretti limiti procedurali previsti dalla legge, che attengono alla corretta instaurazione del contraddittorio e non al contenuto della decisione. Estendere l’impugnazione ai vizi di motivazione significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, snaturando la sua funzione. La categoria dell’abnormità, di creazione giurisprudenziale, deve essere applicata con estrema cautela e solo in casi eccezionali di stallo processuale, non per correggere errori di valutazione del giudice.
Le conclusioni
La sentenza conferma che la strada per contestare un’archiviazione è molto stretta. Non è sufficiente ritenere la motivazione del giudice sbagliata o illogica. L’unica via percorribile è dimostrare una specifica violazione delle norme procedurali che garantiscono il diritto delle parti a essere sentite. Per i ricorrenti, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma dell’archiviazione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a sottolineare l’infondatezza del tentativo di forzare i limiti del sistema delle impugnazioni.
È possibile impugnare un’ordinanza di archiviazione per vizi di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un’ordinanza di archiviazione non può essere impugnata per vizi come la mancanza, l’apparenza o la manifesta illogicità della motivazione. L’impugnazione è consentita solo per le nullità procedurali relative alla violazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 409, comma 6, c.p.p.
Quando un provvedimento del giudice è considerato ‘abnorme’?
Secondo la giurisprudenza, un provvedimento è ‘abnorme’ quando è talmente anomalo da essere estraneo al sistema processuale (abnormità strutturale) oppure quando, pur essendo previsto, causa una paralisi insuperabile del procedimento o una sua anomala regressione a una fase precedente (abnormità funzionale). Un’ordinanza di archiviazione non rientra in questa categoria.
Cosa succede dopo che la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro un’ordinanza di archiviazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, l’ordinanza di archiviazione diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nella sentenza in esame, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei presupposti di legge.