Un Indagato, accusato di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), ha visto la sua custodia cautelare in carcere sostituita con l'obbligo di dimora. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la nullità dell'interrogatorio di garanzia, l'insufficienza degli indizi di colpevolezza e l'inadeguatezza delle misure cautelari. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sull'interrogatorio, ma ha accolto gli altri due. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame carente sia sulla gravità degli indizi, sia sull'attualità delle esigenze cautelari. La sentenza ha annullato l'ordinanza e rinviato il caso per un nuovo giudizio sulle misure cautelari.
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