Periculum in mora: quando il sequestro è legittimo?
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è uno strumento cruciale nella lotta ai reati economici. Tuttavia, la sua adozione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione dei presupposti di legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32272 del 2024, torna su un tema fondamentale: la necessità di motivare il cosiddetto periculum in mora, ovvero il pericolo concreto che i beni possano essere dispersi. Questo principio, sancito dalle Sezioni Unite nel 2021, trova qui un’applicazione pratica di grande interesse, legando il pericolo alla situazione finanziaria dell’impresa.
I Fatti di Causa
Una società a responsabilità limitata si è vista sottoporre a sequestro preventivo una somma di oltre 114.000 euro depositata sul proprio conto corrente. L’ipotesi di reato era quella di dichiarazioni IVA fraudolente per diverse annualità. Il provvedimento era finalizzato alla futura confisca del profitto illecito.
La società, tramite la sua legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento, prima davanti al Tribunale del Riesame e poi in Cassazione. Il motivo centrale del ricorso era la presunta violazione di legge per carenza di motivazione. In particolare, si contestava che i giudici non avessero adeguatamente spiegato le ragioni del periculum in mora, limitandosi a disporre il sequestro sulla base della sola ipotesi di reato.
L’Obbligo di Motivazione del Periculum in mora
La difesa della società ha fatto leva su un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 2021. Secondo tale orientamento, il giudice che dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre fornire una motivazione, seppur concisa, sul periculum in mora. Non è sufficiente affermare che, trattandosi di denaro, il bene sia per sua natura ‘volatile’ e facilmente disperdibile.
Il giudice deve spiegare perché, nel caso specifico, esiste un rischio concreto e attuale che, nelle more del processo, le somme vengano occultate o dissipate, rendendo impossibile la futura confisca. Questa motivazione è un requisito essenziale per la legittimità della misura cautelare, che anticipa gli effetti di una futura sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nonostante le argomentazioni della ricorrente, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, una motivazione sul pericolo esistesse e fosse adeguata.
I giudici di legittimità hanno osservato che il Tribunale del Riesame aveva correttamente valorizzato un dato oggettivo emerso dagli atti: il bilancio della società relativo a un esercizio commerciale recente si era chiuso con una perdita significativa, superiore ai 17.000 euro. Questo elemento, secondo la Corte, era di per sé sufficiente a fondare il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora.
Le Motivazioni
Il cuore del ragionamento della Cassazione risiede nel collegamento tra la difficoltà economica dell’impresa e il rischio di dispersione del patrimonio. Una società che registra perdite operative si trova in una situazione di difficoltà imprenditoriale che la spinge, fisiologicamente, a utilizzare ogni risorsa liquida disponibile per far fronte alle proprie obbligazioni e garantire la continuità aziendale. In un simile contesto, il rischio che anche le somme derivanti da attività illecite vengano impiegate e ‘consumate’ non è astratto, ma concreto e imminente.
La Corte ha inoltre smontato l’argomento difensivo secondo cui la presenza di una cospicua provvista sul conto corrente sarebbe stata indice di solidità finanziaria. I giudici hanno sottolineato che una parte non indifferente di quella provvista era proprio quella che, secondo l’accusa, costituiva il profitto del reato. Non è logicamente possibile, quindi, utilizzare la disponibilità di somme di provenienza illecita per dimostrare una prognosi di solvibilità che dovrebbe, al contrario, escludere il pericolo di dispersione. La natura illecita di tali fondi, secondo la prospettazione accusatoria, inficia alla radice qualsiasi argomento sulla stabilità finanziaria dell’ente.
Conclusioni
La sentenza n. 32272/2024 offre un’importante chiave di lettura sull’applicazione pratica del principio del periculum in mora. Se da un lato viene ribadito l’obbligo per il giudice di motivare il pericolo nel ritardo, dall’altro si chiarisce che tale motivazione può fondarsi su elementi oggettivi e concreti come i dati di bilancio. Una perdita d’esercizio diventa un fatto sintomatico di una tensione finanziaria che legittima il timore di una futura incapienza del patrimonio. Questa decisione fornisce quindi uno strumento concreto agli organi inquirenti e ai giudici per giustificare l’adozione di misure cautelari reali nei confronti di imprese in difficoltà economica, bilanciando efficacemente le esigenze di tutela del credito erariale con le garanzie difensive.
Un sequestro preventivo su somme di denaro deve sempre essere motivato riguardo al pericolo di dispersione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, anche quando il sequestro riguarda somme di denaro, il giudice deve fornire una motivazione concisa ma specifica sul ‘periculum in mora’, spiegando le ragioni concrete che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla sentenza definitiva.
Quali elementi possono giustificare il ‘periculum in mora’ nei confronti di una società?
La sentenza chiarisce che una situazione di difficoltà economica, testimoniata da dati oggettivi come una perdita d’esercizio risultante dal bilancio, è un fattore sufficiente a giustificare l’esistenza del pericolo. Tale difficoltà rende concreto il rischio che la società utilizzi le liquidità, comprese quelle di presunta provenienza illecita, per far fronte alle proprie esigenze operative, disperdendole.
La disponibilità di ingenti somme sul conto corrente può essere usata dalla società per dimostrare l’assenza di pericolo?
No. La Corte ha stabilito che la società non può invocare la propria provvista finanziaria come indice di solidità se una porzione significativa di tale provvista è costituita proprio dalle somme che si presumono essere il profitto del reato. La natura illecita di tali fondi non può essere usata per sostenere una prognosi di solvibilità.