Mandato d’arresto europeo: la Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43557/2023, ha affrontato un caso relativo a un mandato d’arresto europeo, fornendo chiarimenti cruciali sui presupposti di ammissibilità dei ricorsi in materia. La pronuncia sottolinea l’importanza di basare le proprie doglianze su elementi concreti e non su mere affermazioni, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Consegna
Un cittadino polacco era stato condannato in via definitiva nel suo paese d’origine per il reato di truffa con una sentenza del 2015. Sulla base di tale condanna, l’autorità giudiziaria polacca aveva emesso un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione della pena detentiva.
La Corte di Appello di Catanzaro, quale autorità giudiziaria italiana competente per l’esecuzione, aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per la consegna del cittadino alla Polonia. Contro questa decisione, il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni procedurali.
I Motivi del Ricorso e il Mandato d’arresto europeo
Il ricorrente basava la sua impugnazione principalmente su due argomentazioni:
- Mancanza della traduzione: Si sosteneva che agli atti mancasse la traduzione in lingua italiana del mandato d’arresto europeo, lingua ufficiale accettata dallo Stato italiano, e che tale carenza non potesse essere sanata da traduzioni estemporanee.
- Violazione del giusto processo e del ‘bis in idem’: Il secondo motivo verteva sulla violazione delle garanzie processuali. La sentenza di condanna polacca sarebbe stata emessa in absentia, senza che il ricorrente ne avesse ricevuto comunicazione tempestiva per poterla impugnare. Inoltre, si richiamava una precedente decisione di un’autorità giudiziaria tedesca che, per un precedente mandato, aveva rigettato la richiesta di consegna, ritenendo violato il principio del giusto processo. Ciò, secondo la difesa, avrebbe dovuto precludere anche la decisione italiana per violazione del principio del ne bis in idem (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, smontando punto per punto le argomentazioni della difesa.
La questione della traduzione degli atti
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno accertato che la sentenza impugnata dava espressamente atto della presenza in fascicolo del mandato d’arresto europeo tradotto in lingua italiana. La doglianza si basava, quindi, su un presupposto fattuale errato e smentito dai documenti processuali.
Il giusto processo e la notifica della sentenza
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il mandato stesso specificava che la sentenza di condanna era stata notificata all’imputato il 17 novembre 2015, con l’esplicita informazione sulla sua facoltà di richiedere un nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio. Tale circostanza soddisfa le condizioni previste dalla legge italiana (L. n. 69/2005) per la consegna anche in caso di processi svoltisi in assenza dell’imputato. Inoltre, lo stesso interessato, durante l’udienza di convalida, aveva ammesso di essere a conoscenza della sentenza polacca.
Il principio del “ne bis in idem” internazionale
La Corte ha chiarito un punto fondamentale sul divieto di bis in idem a livello internazionale. Tale principio opera solo se esiste una decisione giurisdizionale definitiva sulla responsabilità penale di un individuo per un determinato reato. La decisione di un altro Stato membro (in questo caso, la Germania) di negare una precedente richiesta di consegna non costituisce una pronuncia sul merito della colpevolezza, ma una valutazione sulla procedura di cooperazione. Pertanto, non preclude a un altro Stato (l’Italia) di esaminare e accogliere una successiva e distinta richiesta di consegna basata su un nuovo mandato.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine: i ricorsi, specialmente in una materia delicata come la cooperazione giudiziaria europea, devono fondarsi su elementi concreti e verificabili. Affermazioni generiche o smentite dagli atti processuali portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La decisione ha anche importanti implicazioni pratiche, confermando che il rifiuto di consegna da parte di uno Stato membro non crea un effetto preclusivo per gli altri, a meno che non si tratti di una sentenza assolutoria nel merito. Infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria serve da monito contro l’abuso dello strumento processuale attraverso ricorsi palesemente infondati.
La mancanza della traduzione in italiano del mandato d’arresto europeo rende nulla la procedura di consegna?
No. Sebbene la traduzione sia un requisito, in questo caso la Corte ha accertato che il documento tradotto era presente negli atti. Il ricorso è stato respinto perché basato su una circostanza (la mancanza della traduzione) risultata di fatto non vera.
Una precedente decisione di un altro Stato UE che nega la consegna impedisce all’Italia di concederla per lo stesso fatto?
No. Il divieto di bis in idem internazionale si applica solo in presenza di una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità penale per il medesimo fatto. La decisione di un altro Stato di non concedere la consegna non è una decisione sul merito del reato e quindi non impedisce all’Italia di valutare autonomamente la richiesta.
Cosa succede se una persona viene condannata ‘in absentia’ in un altro Stato UE?
La consegna è possibile se vengono rispettate determinate garanzie. In questo caso, è stato accertato che la sentenza straniera era stata notificata all’interessato con l’espressa informazione sulla facoltà di chiedere un nuovo processo nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, soddisfacendo così i requisiti di legge.