Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Valutazione delle Prove è Insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del sindacato di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione delle prove. La decisione chiarisce quando un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, evidenziando la netta distinzione tra un vizio di motivazione e un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito. L’analisi del caso conferma la rigorosità con cui la Suprema Corte valuta i motivi di ricorso, portando all’inevitabile inammissibilità del ricorso in Cassazione quando i motivi proposti non rispettano i canoni stabiliti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per i reati di minaccia (art. 612 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.), ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della pronuncia di condanna, basando il proprio gravame su presunti errori procedurali e vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha articolato la sua difesa su due principali argomentazioni:
- Violazione di legge procedurale: Sosteneva che l’integrazione istruttoria disposta dal giudice nel corso del giudizio abbreviato fosse avvenuta secondo modalità non corrette, in violazione dell’art. 441, comma 5, del codice di procedura penale.
- Vizio di motivazione e travisamento della prova: Contestava l’assenza di motivazione e la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle prove, invocando una violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: L’Integrazione Istruttoria nel Rito Abbreviato
La Corte ha giudicato il primo motivo manifestamente infondato. Ha precisato che la normativa relativa all’integrazione probatoria nel giudizio abbreviato (art. 441, comma 6, c.p.p.) rinvia espressamente alle forme previste per l’udienza preliminare (art. 422, commi 2, 3 e 4, c.p.p.) e non a quelle dell’esame dibattimentale. In tale contesto, è il giudice a condurre l’esame testimoniale. Pertanto, la procedura seguita nel caso di specie era pienamente conforme alla legge, rendendo la doglianza del ricorrente priva di qualsiasi fondamento.
Il Secondo Motivo: I Limiti alla Censura sulla Valutazione delle Prove
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato un principio consolidato, sancito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 29541/2020, Filardo), secondo cui non è possibile utilizzare la denuncia di violazione dell’art. 192 c.p.p. (relativo alla valutazione della prova) per aggirare i limiti specifici previsti per la contestazione dei vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.). In altre parole, il ricorrente non può chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, ma può solo denunciare un’illogicità manifesta o una contraddittorietà della motivazione che emerga dal testo stesso del provvedimento impugnato, senza la necessità di riesaminare gli atti processuali.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando la differenza fondamentale tra il giudizio di legittimità e quello di merito. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Il ricorrente, contestando il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le testimonianze e gli altri elementi probatori, stava di fatto sollecitando un riesame del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi applicato rigorosamente i principi giurisprudenziali, respingendo un tentativo di trasformare un vizio di motivazione in una censura sulla valutazione della prova.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva. La decisione rappresenta un monito chiaro: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati con estrema precisione tecnica, rispettando i confini del giudizio di legittimità e senza tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Come si svolge l’assunzione di prove integrative nel giudizio abbreviato?
Secondo la Corte, l’assunzione di prove integrative nel rito abbreviato non segue le forme del dibattimento, ma quelle previste per l’udienza preliminare (art. 422 c.p.p.), dove è il giudice a condurre l’esame testimoniale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito?
No, non direttamente. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per una nuova valutazione delle prove. È possibile denunciare solo un vizio di motivazione, come una manifesta illogicità o contraddittorietà, che risulti evidente dal testo della sentenza, senza richiedere un riesame del materiale probatorio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.