Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Regola della Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12496/2024) ribadisce un principio cruciale nel processo penale: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e non generici. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione è una conseguenza diretta della violazione di questa regola, come dimostra il caso in esame. L’ordinanza offre spunti fondamentali sull’onere di motivazione che grava sulla parte che impugna una sentenza, specialmente quando le questioni riguardano la valutazione discrezionale del giudice di merito, come la concessione di attenuanti o l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 449 del codice penale, emessa dal Tribunale di Fermo e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p. In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis c.p. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.
Analisi dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato redatto e argomentato.
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’appellante non si è confrontato in modo adeguato con le motivazioni della Corte d’Appello. Invece di contestare punto per punto le ragioni che avevano spinto i giudici di secondo grado a negare i benefici richiesti, il ricorso si è limitato a riproporre le stesse lamentele in modo astratto e generico. Questo approccio è stato giudicato insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Sul Primo Motivo: La Mancanza di Confronto Specifico
Riguardo al diniego dell’art. 131-bis c.p., i giudici hanno evidenziato la totale assenza, nel ricorso, di un confronto con le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale. La giurisprudenza citata (Cass. n. 55107/2018 e n. 34151/2018) è chiara nell’affermare che l’onere motivazionale del ricorrente impone una critica puntuale e specifica della decisione impugnata. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o in contrasto con la legge.
Sul Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere viene esercitato seguendo i criteri dettati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, chiedendo una nuova e diversa valutazione della congruità della pena. La censura è ammissibile solo se la motivazione del giudice è palesemente illogica o assente, cosa che non è stata ravvisata nel caso di specie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per la pratica forense. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, è indispensabile che l’atto di impugnazione non sia una mera ripetizione di lamentele generiche, ma una critica strutturata, specifica e pertinente delle ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare. In particolare, quando si toccano ambiti di ampia discrezionalità del giudice, come la quantificazione della pena, l’onere argomentativo del ricorrente diventa ancora più stringente. La condanna finale del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende sancisce la serietà di questo principio procedurale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente non ha confutato puntualmente le ragioni per cui erano stati negati i benefici richiesti (particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche).
Cosa significa che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice?
Significa che il giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) ha il potere, entro i limiti fissati dalla legge, di determinare l’entità della pena basandosi su una valutazione complessiva del caso, secondo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione non può sostituire questa valutazione con una propria, a meno che la motivazione del giudice non sia manifestamente illogica o inesistente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.