Fatto di lieve entità: Non basta la modica quantità se il contesto è grave
La qualificazione di un reato di droga come fatto di lieve entità è una questione cruciale che può modificare significativamente l’esito di un processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come i giudici debbano valutare la gravità complessiva di una condotta, andando oltre il solo dato quantitativo o qualitativo della sostanza stupefacente. Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per la detenzione di cocaina, eroina ed hashish, il cui ricorso è stato rigettato proprio perché la sua attività, nel complesso, non poteva essere considerata di minima offensività.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bari, con rito abbreviato, nei confronti di un individuo per illecita detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello, pur mitigando leggermente la pena, aveva confermato la condanna nel resto. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Secondo la difesa, i giudici di merito si erano limitati a valorizzare la diversità delle droghe detenute, senza compiere un’analisi approfondita della gravità complessiva della condotta, come invece richiesto dalla giurisprudenza.
L’applicazione del fatto di lieve entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. Pur riconoscendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse estremamente sintetica, i giudici supremi l’hanno ritenuta sufficiente perché integrata da quella, ben più articolata, della sentenza di primo grado, in applicazione del principio della “doppia conforme”.
Il nucleo del ragionamento della Cassazione si basa su una valutazione complessiva della fattispecie. Non è stata solo la pluralità delle sostanze (cocaina, eroina e hashish), idonee a soddisfare diverse esigenze di mercato, a pesare sulla decisione, ma un insieme di “indici sintomatici” che delineavano un quadro di non lieve entità. Questi elementi includevano:
- L’attrezzatura rinvenuta: strumenti specifici per il confezionamento e la vendita.
- Il denaro sequestrato: una somma di 505 Euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
- Le modalità operative: l’abitazione dell’imputato era monitorata da giorni e si era accertato un viavai di soggetti con precedenti penali. Le transazioni avvenivano tramite “segni convenzionali” tra l’imputato, affacciato al balcone, e gli acquirenti sottostanti.
Le Motivazioni
La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 51063 del 2018, Murolo), la quale ha stabilito che la diversità delle sostanze stupefacenti non è di per sé un ostacolo al riconoscimento del fatto di lieve entità. Tuttavia, tale riconoscimento richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta. In questo caso, il compendio motivazionale dei giudici di merito, letto nel suo insieme, ha soddisfatto pienamente questo requisito. La combinazione della pluralità di droghe, delle attrezzature, del denaro e delle modalità organizzate di spaccio ha portato la Corte a concludere che la condotta fosse tutt’altro che lieve, dimostrando una certa professionalità e un inserimento stabile nel mercato degli stupefacenti.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per stabilire se un reato legato agli stupefacenti sia di lieve entità, il giudice non può fermarsi a un singolo aspetto, come la quantità o la tipologia della droga. È necessaria un’analisi olistica che tenga conto di ogni elemento sintomatico della gravità del fatto. La presenza di più tipi di sostanze, unita a un’organizzazione anche minima dell’attività di spaccio, al possesso di denaro contante e a modalità operative consolidate, costituisce un quadro probatorio solido per escludere il beneficio della lieve entità e, di conseguenza, applicare una sanzione più severa.
La detenzione di diversi tipi di droga esclude automaticamente l’ipotesi del fatto di lieve entità?
No, non la esclude automaticamente. Tuttavia, la diversità delle sostanze è un elemento molto importante che, insieme ad altri indici (quantità, modalità dell’azione, mezzi usati), viene considerato per una valutazione complessiva della gravità del fatto.
Quali altri elementi ha considerato la Corte per escludere il fatto di lieve entità in questo caso?
Oltre alla pluralità delle sostanze, la Corte ha tenuto conto del dato quantitativo, dell’attrezzatura per lo spaccio rinvenuta, del denaro sequestrato (505 Euro) e delle modalità della cessione, che avveniva con segni convenzionali dal balcone dell’abitazione a soggetti con precedenti.
Cosa significa il principio della “doppia conforme” menzionato nella sentenza?
Significa che quando la sentenza di primo grado e quella d’appello giungono alla medesima conclusione, la motivazione della seconda, anche se più breve, si considera integrata e rafforzata da quella, più dettagliata, del primo giudice. In questo caso, la Cassazione ha ritenuto valida la sintetica motivazione della Corte d’Appello perché si saldava con quella, più completa, del Tribunale.