Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità della Droga Annulla l’Ipotesi di Minore Gravità
L’ordinamento giuridico italiano prevede una specifica attenuante per lo spaccio di sostanze stupefacenti, nota come fatto di lieve entità, disciplinata dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Questa norma permette di applicare pene notevolmente ridotte quando il reato, per le sue caratteristiche, risulta di minore gravità. Con l’ordinanza n. 14090/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la quantità della sostanza sequestrata può essere un elemento talmente rilevante da escludere a priori questa attenuante.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Spaccio
I fatti del procedimento
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua difesa era la richiesta di riqualificare il reato contestatogli, facendolo rientrare nell’ipotesi del fatto di lieve entità.
La tesi difensiva
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte della corte territoriale, la quale non aveva accolto la sua richiesta di applicare la fattispecie meno grave. Secondo la difesa, la valutazione dei giudici di merito non era stata completa e adeguata a giustificare l’esclusione dell’attenuante.
L’Analisi della Cassazione sul Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione della Corte d’Appello corretta e ben motivata. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso proposto non presentava una necessaria “analisi critica” delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già respinte in secondo grado. L’analisi per riconoscere il fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 51063/2018).
Le motivazioni della decisione
La motivazione centrale della decisione della Cassazione risiede nel valore attribuito all'”elemento ostativo” per eccellenza: la quantità della droga. Nel caso di specie, si trattava di quasi sette chilogrammi di marijuana, da cui era possibile ricavare circa 25.000 dosi medie. Un quantitativo così considerevole, secondo i giudici, è di per sé sufficiente a escludere in maniera non implausibile la sussunzione del fatto nell’ipotesi della “minore gravità”. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato questo dato oggettivo come decisivo, rendendo la sua motivazione immune da censure.
Le conclusioni
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: sebbene la valutazione sulla lieve entità del fatto debba essere complessiva, il dato quantitativo della sostanza stupefacente mantiene un peso preponderante. Quando la quantità è ingente, come nel caso esaminato, diventa estremamente difficile per la difesa sostenere la tesi della minore gravità del reato, poiché tale dato è indice di una significativa offensività della condotta e di un inserimento non marginale nel mercato illecito.
Quando un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’?
Un reato di spaccio può essere considerato di lieve entità a seguito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, quali la quantità e la qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione.
Perché in questo caso è stato escluso il fatto di lieve entità?
È stato escluso perché il considerevole quantitativo di sostanza sequestrata, pari a quasi sette kg di marijuana da cui erano ricavabili circa 25.000 dosi, è stato ritenuto un elemento ostativo, ovvero un fattore decisivo che impedisce di qualificare il reato come di minore gravità.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.