Il controllo su strada e la falsa attestazione a un pubblico ufficiale
Fornire dati anagrafici errati durante un accertamento delle forze dell’ordine comporta conseguenze penali severe. La falsa attestazione a un pubblico ufficiale costituisce un delitto contro la fede pubblica che l’ordinamento punisce con estremo rigore. La vicenda trae origine dal controllo stradale di un uomo sottoposto all’obbligo di dimora in un altro comune. L’individuo, per evitare di far emergere la violazione della misura cautelare, ha esibito un documento falso e ha comunicato generalità parzialmente inesatte agli agenti operanti.
I giudici di primo e secondo grado hanno condannato il soggetto a otto mesi di reclusione ai sensi dell’articolo 495 del codice penale. L’imputato ha impugnato la decisione sostenendo che la dichiarazione verbale non costituisse una vera e propria attestazione e che la condotta rientrasse nella fattispecie meno grave prevista dall’articolo 496 del codice penale.
La distinzione tra dichiarazione e falsa attestazione a un pubblico ufficiale
Il codice penale distingue nettamente tra le semplici dichiarazioni mendaci e le false attestazioni sull’identità personale. L’articolo 496 punisce le dichiarazioni false rese a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio al di fuori dei casi in cui l’atto debba certificare formalmente l’identità. Al contrario, l’articolo 495 punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità o lo stato o altre qualità proprie o altrui.
La difesa del ricorrente sosteneva che l’inesattezza riguardasse soltanto la data di nascita e che l’informazione verbale non fosse destinata ad essere riprodotta in un atto formale al momento dell’accertamento. La giurisprudenza della Suprema Corte smentisce costantemente questa ricostruzione. Ogni attività ispettiva o di identificazione svolta dalle forze dell’ordine genera un verbale o una relazione di servizio. Questi documenti rientrano a pieno titolo nella nozione di atto pubblico.
Le motivazioni: la destinazione delle dichiarazioni all’atto pubblico
I giudici di legittimità hanno respinto le tesi difensive, ribadendo un orientamento consolidato in tema di identificazione personale. Quando una persona sprovvista di documenti fornisce i propri dati anagrafici durante un controllo di polizia, le relative dichiarazioni assumono valore di attestazione preordinata a garantire l’identità al pubblico ufficiale.
La Corte ha chiarito che ogni controllo delle forze di polizia sfocia necessariamente nella formazione di un atto pubblico. Gli operanti redigono infatti un verbale delle operazioni compiute oppure annotano formalmente i nominativi dei soggetti controllati. La mancata disponibilità immediata del supporto cartaceo non trasforma l’attestazione in una semplice dichiarazione informale. Chi mente sulle proprie generalità, anche alterando solo la data di nascita, integra la fattispecie più grave dell’articolo 495 del codice penale.
Le conclusioni: la condanna definitiva per falsa attestazione a un pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza delle censure proposte. La condanna a otto mesi di reclusione inflitta nei gradi di merito è divenuta definitiva. Il supremo collegio ha inoltre condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
La pronuncia ribadisce che la tutela dell’affidamento pubblico e della certezza documentale prevale su qualsiasi tentativo di depistaggio. Fornire dati falsi agli agenti per nascondere una misura cautelare comporta l’imputazione per il delitto più grave, precludendo l’accesso alle norme di favore riservate alle sole dichiarazioni marginali.
Quale reato commette chi fornisce una data di nascita sbagliata alla polizia?
La condotta integra il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale previsto dall’articolo 495 del codice penale, poiché i dati anagrafici sono destinati a confluire nel verbale o nell’annotazione di servizio.
Qual è la differenza tra l’articolo 495 e l’articolo 496 del codice penale?
L’articolo 495 punisce le false attestazioni rese sull’identità o qualità personali destinate ad atti pubblici, mentre l’articolo 496 ha natura residuale e punisce mere dichiarazioni mendaci diverse dall’identificazione formale.
Cosa accade se la polizia non compila subito il verbale sul posto?
La redazione differita o successiva dell’annotazione di servizio non esclude il reato, poiché ogni accertamento di polizia è per sua natura destinato a essere formalizzato in un atto pubblico.