Un'ordinanza della Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 385 c.p., contestava la valutazione della recidiva. La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, ritenendo la valutazione sulla pericolosità dell'imputato, basata sui precedenti specifici e molteplici, non irragionevole. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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