La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per resistenza e lesioni. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi presentati, che contestavano l'entità della pena e il riconoscimento delle attenuanti. La Corte ha sottolineato che un motivo non può essere esaminato se manca di specificità e, in questo caso, un argomento non era neppure stato sollevato nel precedente grado di giudizio, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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