La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44237/2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 385 c.p. La decisione si fonda sulla totale assenza di specificità dei motivi di ricorso, ritenuti una mera ripetizione delle doglianze già presentate in appello e privi di una critica puntuale alla sentenza impugnata. A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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