Un imprenditore, sottoposto a misura cautelare per reati fallimentari, aveva impugnato l'ordinanza restrittiva dinanzi alla Corte di Cassazione. Successivamente, ha formalizzato la rinuncia al ricorso. La Corte, prendendo atto della sopravvenuta rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
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