La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso generico inammissibile, presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto una mera ripetizione di argomenti già valutati, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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