La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di bancarotta impropria per falso in bilancio, annullando la condanna per due revisori e rinviando a giudizio per il presidente del CdA. Per i revisori, la Corte ha stabilito che la loro condotta di redigere una relazione falsa rientra nel reato specifico previsto per loro (art. 2624 c.c.), e non in un concorso nel reato degli amministratori, in assenza di prove di collusione. Per il presidente, la condanna è stata annullata per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato presupposto di falso in bilancio.
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