La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di evasione, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Il soggetto aveva contestato il mancato riconoscimento dello stato di necessità e delle attenuanti generiche, ma la Corte ha stabilito che tali doglianze miravano a una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità, confermando la correttezza della sentenza di appello.
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