La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso lamentando il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Tale rinuncia determina il passaggio in giudicato dei capi della sentenza non oggetto dell'accordo e preclude qualsiasi censura in sede di legittimità, comprese le questioni rilevabili d'ufficio a cui la parte ha liberamente rinunciato per ottenere lo sconto di pena.
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