La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un'amministratrice di facciata. Nonostante il ruolo di semplice prestanome, la presenza di chiari segnali di allarme, come perdite costanti e decreti ingiuntivi non pagati, integra il dolo eventuale. La sottoscrizione di atti in stato di crisi manifesta rende il soggetto responsabile dei reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto, determinando una condanna definitiva per bancarotta amministratore di facciata.
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