La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di Ricettazione. Il ricorrente aveva contestato in sede di legittimità la sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita di un titolo di pagamento. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze non erano state sollevate durante il giudizio di appello. Secondo il codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado, determinando così l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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