La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un'imputata contro una sentenza di condanna emessa in appello. La decisione è maturata a causa della genericità dei motivi proposti, i quali non presentavano le necessarie ragioni di diritto né un confronto critico con le motivazioni del provvedimento impugnato. In particolare, la ricorrente non ha saputo confutare efficacemente la ricostruzione dell'elemento oggettivo e del dolo operata dai giudici di merito. Tale carenza tecnica ha comportato, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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