La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per furto aggravato a carico di due imputati, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. I ricorrenti avevano contestato la propria responsabilità penale, l'applicazione di alcune aggravanti e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze erano meramente riproduttive di quanto già discusso in appello, mancando di una critica specifica alle motivazioni della sentenza impugnata. Poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, e data la presenza di una motivazione logica e coerente da parte dei giudici territoriali, i ricorsi sono stati rigettati con conseguente condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
Continua »