Un imputato ha presentato ricorso per Cassazione contro il rigetto di una revoca di misura cautelare per reati di droga, contestando l'uso di intercettazioni. Dopo oltre dieci anni dal deposito, a causa del ritardo nella trasmissione degli atti, il difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità per rinuncia al ricorso, escludendo però la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse dipendeva da cause esterne e non dalla volontà del ricorrente.
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