Un imputato per reati tributari ha presentato ricorso contro il rigetto di un'istanza di dissequestro somme. Successivamente, tramite un nuovo difensore munito di procura speciale, ha depositato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che non sussistono i presupposti per la condanna alle spese processuali o alla Cassa delle Ammende. Tale decisione deriva dall'eccessivo ritardo nella trasmissione degli atti (quasi dieci anni), che ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
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