La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per evasione, confermando la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente aveva contestato la sussistenza del dolo dell'evasione in modo del tutto generico e aspecifico. I giudici di legittimità hanno invece rilevato che il provvedimento impugnato forniva una ricostruzione probatoria coerente e priva di incertezze, confermando la piena responsabilità dell'imputato. Di conseguenza, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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