La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un condannato contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si basa sulla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorrente non ha contestato adeguatamente tutte le ragioni della decisione precedente. In particolare, non sono state fornite spiegazioni valide circa le assenze ai controlli programmati e il disinteresse mostrato verso un tirocinio di inclusione sociale. La Corte ha ribadito che l'inammissibilità del ricorso deriva dalla violazione del principio di autosufficienza, condannando il soggetto al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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