La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un pubblico ufficiale contro un'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il ricorrente, indagato per falso e turbativa d'asta in relazione ad appalti aeroportuali, contestava la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Tuttavia, poiché la misura interdittiva era stata revocata dal GIP prima dell'udienza di legittimità, la Corte ha rilevato una sopravvenuta carenza di interesse. La decisione ribadisce che l'interesse a impugnare deve essere concreto e non può derivare da meri riflessi extrapenali, come quelli legati a procedimenti disciplinari in corso.
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