La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa aggravata. L'imputato chiedeva la riqualificazione del reato in frode informatica, ma la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il punto chiave della decisione risiede nella distinzione tra l'induzione in errore di una persona, elemento tipico della truffa, e la manipolazione diretta di un sistema informatico, che caratterizza invece la frode informatica. Poiché l'azione criminale ha coinvolto e ingannato un essere umano, il reato configurabile è quello di truffa e non di frode informatica.
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