La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. I motivi dell'appello sono stati giudicati generici, in quanto mera riproposizione di argomentazioni già respinte in secondo grado, e infondati riguardo alla richiesta di attenuante per la speciale tenuità del danno. La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non una semplice rivalutazione dei fatti.
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