La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato a seguito della sua rinuncia. L'ordinanza chiarisce che la rinuncia al ricorso comporta non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che l'articolo 616 del codice di procedura penale si applica a tutte le cause di inammissibilità, senza distinzioni, includendo quindi anche la rinuncia volontaria all'impugnazione.
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