Un detenuto in regime speciale 41-bis ha contestato il diniego di colloqui con i docenti per motivi di studio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto allo studio 41-bis può subire limitazioni per inderogabili esigenze di sicurezza. La Corte ha precisato che, sebbene il diritto allo studio sia tutelato, le modalità di esercizio, come i contatti diretti con l'esterno, possono essere ristrette per prevenire la veicolazione di messaggi, scopo primario del regime 41-bis.
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