Un uomo condannato in primo grado per il reato di molestie ai sensi dell'art. 660 c.p. ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l'illogicità della motivazione della sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l'appello non denunciava vizi di legittimità, ma chiedeva un riesame del merito dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e approfondita, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
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