La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato sosteneva l'uso personale e contestava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso miravano a una nuova valutazione dei fatti (quantità della sostanza, presenza di un bilancino), attività riservata ai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, ha confermato la decisione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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