La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato contro la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che un motivo di appello basato sulla mera necessità di adeguare la pena, senza indicare elementi positivi specifici, è manifestamente infondato e generico. Di conseguenza, la decisione della Corte d'Appello, che aveva già ritenuto la sanzione adeguata alla gravità dei fatti, è stata confermata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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