Un soggetto, condannato per atti persecutori, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la reciprocità delle condotte moleste con la parte offesa. La Corte di Appello, pur dichiarando il reato prescritto, aveva confermato le statuizioni civili. La Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente agli effetti civili, stabilendo che in caso di reciprocità atti persecutori, il giudice ha l'obbligo di fornire una motivazione più accurata per accertare se, nonostante il conflitto, esista una posizione di squilibrio e predominio di una parte sull'altra, tale da integrare il reato. Poiché tale analisi era mancata, il caso è stato rinviato al giudice civile competente.
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