La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un condannato per associazione mafiosa che contestava, in sede esecutiva, il calcolo della sanzione operato dal giudice di merito. Il ricorrente lamentava la violazione dei criteri di temperamento previsti per il concorso di circostanze, sostenendo la configurazione di una **pena illegale**. Gli Ermellini hanno chiarito che, se la sanzione rientra nei limiti edittali previsti dalla legge, eventuali errori metodologici nel calcolo devono essere fatti valere esclusivamente tramite i mezzi di impugnazione ordinari. Una volta formatosi il giudicato, tali contestazioni non possono essere riproposte dinanzi al giudice dell'esecuzione, rendendo il ricorso inammissibile.
Continua »